Traduzioni giurate in tutta Italia
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Servizio di traduzioni giurate a Milano
A seconda del Paese e della giurisdizione, i documenti dovranno includere la certificazione di un notaio o del tribunale oppure di un consolato o di un’ambasciata. Ecco qualche linea guida per orientarsi meglio:
- L’asseverazione, o traduzione giurata o traduzione asseverata, è la validazione legale della conformità di una traduzione al testo di partenza (in pratica il documento tradotto conserva lo stesso valore legale dell’originale). Si tratta di un atto pubblico di competenza della Cancelleria del Tribunale, che in questo mondo ne diventa l’ente certificatore. Il traduttore giurato compila un apposito verbale in cui giura la totale corrispondenza e fedeltà della sua traduzione. La legge non consente di giurare su traduzioni eseguite da una lingua straniera a un’altra: si deve necessariamente passare dalla lingua del Paese in cui viene giurato il documento. L’atto finale è costituito da un plico che include il documento originale, la traduzione e il verbale di giuramento. Le traduzioni giurate non devono essere confuse con le traduzioni certificate, in cui è il certificatore è il traduttore stesso che appone timbro e firma e allega una dichiarazione in cui afferma che la traduzione da lui realizzata è conforme all’originale.
- La legalizzazione, o traduzione legalizzata, è un passo successivo a quello dell’asseverazione. Le traduzioni legalizzate sono richieste qualora i documenti tradotti debbano essere presentati ad autorità di altri Paesi (ovvero avere valore legale in quella nazione). La legalizzazione è in pratica l’attestazione ufficiale della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha siglato il documento e l’autenticità della firma stessa. La legalizzazione è un atto che compete alla Procura o Prefettura del Tribunale.
- La consolarizzazione (o apposizione del visto consolare) è la legalizzazione di un documento legale presso un consolato o un’ambasciata. Richiede che il documento venga depositato presso il consolato o l’ambasciata per un controllo e l’apposizione di una marca consolare che sancisce la sua legalizzazione.
- Per i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 1961 la consolarizzazione può essere sostituita dall’apostillazione, ovvero dall’applicazione da parte delle autorità dello Stato di origine di un’annotazione (apostilla oppure, con un termine francese, apostille) sull’originale di un certificato. Questo timbro speciale attesta l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante. Con l’apostillazione è dunque sufficiente effettuare la traduzione giurata in italiano evitando la legalizzazione presso l’ambasciata italiana e il documento legalizzato munito di apostilla può essere recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione. Le nazioni che hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles del 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia e Italia), la Convenzione di Budapest del 1977 (Ungheria e Italia) e la Convenzione di Roma del 1969 (Germania e Italia) sono esenti dalla procedura di apostillazione, poiché accettano l’autentificazione da parte di un Pubblico Ufficiale del paese partner senza necessità di ulteriori verifiche.
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